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Avv. Cesare Giudice
Ufficio presso il
Comune
Orario al pubblico: Giovedì,
dalle 9 alle 11
Il Difensore civico
assolve al ruolo di garante dell'imparzialità
e del buon andamento dell'attività
dell'amministrazione comunale, delle aziende
e degli enti dipendenti.
Egli esercita altresì il controllo
eventuale di legittimità sugli atti
deliberativi del Consiglio e della Giunta,
opera in condizioni di piena autonomia organizzativa
e funzionale, nell'esclusivo interesse dei
cittadini, delle associazioni, organismi
ed enti titolari di situazioni soggettive
giuridicamente rilevanti.
Il Difensore civico ha
diritto ad ottenere senza formalità
dai dirigenti, dai funzionari e dai responsabili
degli uffici e dei servizi copia di tutti
gli atti e documenti, nonché ogni
notizia, ancorché coperta da segreto,
utile per l'espletamento del mandato.
Il Difensore civico è
tenuto al segreto d'ufficio e riveste nell'esercizio
delle attribuzioni la qualifica di pubblico
ufficiale.
Il Difensore civico riferisce
periodicamente al Consiglio comunale e comunque
prima della scadenza del proprio mandato
sull'attività svolta indicando gli
interventi effettuati e segnalando le disfunzioni,
le omissioni ed i ritardi dell'amministrazione
e degli uffici nei confronti dei cittadini.
Requisiti e modalità
di nomina del Difensore civico
All'ufficio del Difensore civico
è preposta persona, in possesso del
diploma di laurea in Giurisprudenza o altra
laurea equipollente, che, per esperienza
acquisita, offra garanzie di competenza,
probità ed obiettività di
giudizio.
Non possono essere nominati alla carica
di Difensore civico coloro
che:
a) si trovino in una delle condizioni di
ineleggibilità ed incompatibilità
alla carica di consigliere comunale;
b) abbiano ricoperto nell'anno precedente
alla nomina cariche in partiti o movimenti
politici a qualsiasi livello o siano stati
candidati nelle precedenti elezioni politiche
od amministrative locali, provinciali o
regionali;
c) i membri ed i funzionari degli organi
regionali di controllo.
Il Difensore civico è
eletto dal consiglio comunale a scrutinio
segreto, con il voto favorevole della maggioranza
assoluta dei consiglieri assegnati; dura
in carica fino alla scadenza del mandato
del Sindaco e non può essere nominato
per più di due mandati consecutivi.
Ove l'ufficio non sia tempestivamente ricostituito
alla scadenza del mandato, il difensore
civico in carica esercita le funzioni
fino alla prestazione del giuramento da
parte del successore e, comunque, per un
periodo non superiore a quello previsto
in via generale dalla legge sul rinnovo
degli organi amministrativi.
Il Difensore civico può
essere revocato dall'incarico prima della
scadenza del mandato solo per gravi violazioni
di legge, con deliberazione motivata del
consiglio comunale, adottata in seduta segreta
a maggioranza dei due terzi dei consiglieri
assegnati.
Ove si verifichi nel corso del mandato una
delle condizioni di ineleggibilità
od incompatibilità, il difensore
civico è dichiarato decaduto
con le stesse modalità e procedure
previste dalla legge per i consiglieri comunali.
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